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Attualmente i contratti di vendita via Internet rientrano
nella categoria M.O.T.O. ovvero Mail Order, Telephone Order e risultano quindi assogettati
alla disciplina giuridica che regolamenta le vendite per corrispondenza e/o via telefono.
Quindi gli acquisti effettuati tramite Internet sono soggetti alla normativa prevista dal D.L.
15 gennaio 1992 n.50 che disciplina il diritto di recesso: il consumatore
può esercitare il diritto di recesso entro 7 (sette) giorni dalla ricezione del prodotto
nelle modalità previste dalla legge.
D.L. 15 gennaio 1992 n.50
Attuazione della direttiva CEE n.85/577 in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali
1 - Campo di applicazione.
1.1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un
operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione
di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita delloperatore commerciale al domicilio del consumatore o di un
altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore si trovi, anche
temporaneamente per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una esecuzione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei propri
locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine,
comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo
di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale.
1.2. Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti
che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate
nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione dell'operatore
commerciale.
2 - Definizioni.
2.1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti o alle proposte
contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce per scopi che possono considerarsi
estranei alla propria attività professionale.
b) operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in relazione ai contratti o
alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce nell'ambito della
propria attività commerciale o professionale, nonché la persona che agisce in nome e per
conto di un operatore commerciale.
3 - Esclusioni.
3.1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti
relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi
alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili, nonché i contratti
relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande odi altri prodotti
di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
3.2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto anche i contratti aventi ad
oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo
globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di lire
cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che
risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento
illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le
disposizioni del presente decreto nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra
le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale, indipendentemente
dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di lire cinquantamila.
4 - Diritto di recesso.
4.1. Per i contratti e per le proposte contrattuali
soggetti alle disposizioni del presente decreto è attribuito al consumatore un diritto di
recesso nei termini ed alle condizioni indicate negli articoli seguenti.
5 - Informazione sul diritto
di recesso.
5.1. Per i contratti e per le proposte contrattuali
soggetti alle disposizioni del presente decreto l'operatore commerciale deve informare il
consumatore del diritto di cui all'art. 4.
L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio
del diritto di recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il
suo indirizzo o, se si tratta di società o altra persona giuridica, la denominazione e la
sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il
prodotto eventualmente già consegnato, se diverso. Qualora il contratto preveda che
l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità,
l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b).
5.2. Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, qualora sia sottoposta
al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque denominata,
l'informazione di cui al comma i deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine,
separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o
superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota
d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere
consegnata al consumatore.
5.3. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve essere comunque
fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto della formulazione
della proposta, nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 1, ed, il relativo documento
deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1,
l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli
elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento l'operatore
commerciale può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
5.4. Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d), l'informazione sul diritto di recesso
deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del
servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici
uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del
contratto, contenute nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della
indicazione completa degli elementi di cui al comma 5, può essere riportato il solo
riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo
termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento
illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti
nell'informazione.
5.5. L'operatore commerciale non potrà accettare a titolo di corrispettivo effetti
cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15 giorni dalla stipulazione del contratto e
non potrà presentarli allo sconto prima di tale termine.
6 - Esercizio del diritto di
recesso.
6.1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto di
cui all'art. 4 deve inviare all'operatore commerciale o al soggetto indicato nel
precedente art. 5, ove sia diverso, una comunicazione in tal senso nel termine di 7
giorni, che decorrono:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui al
precedente art. 5 ovvero, nel caso in cui non siapredisposta una nota d'ordine, dalla data
di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di
servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore
sia stato preventivamente mostrato o illustrato all'operatore commerciale il prodotto
oggetto del contratto.
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la
fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza
dell'operatore commerciale ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo
diverso da quello oggetto del contratto.
Le parti possono convenire nel contratto garanzie più ampie nei confronti dei consumatori
rispetto a quanto previsto nel presente decreto.
6.2. Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di fornire al consumatore l'informazione
sul diritto di recesso, ai sensi dell'art. 5, oppure abbia fornito, una informazione
incompleta o errata che non abbia consentito il corretto esercizio di tale diritto, il
termine indicato nel comma i è di sessanta giorni dalla data di stipulazione del
contratto, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, ovvero dalla data di
ricevimento della merce, nel caso di contratti riguardanti la fornitura di beni.
6.3. La comunicazione di cui ai comma 1, sottoscritta dal medesimo soggetto che ha
stipulato il contratto o che ha formulato la proposta contrattuale, deve essere inviata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che si intende spedita in tempo
utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal presente
decreto o dal contratto ove diversi. La comunicazione può esser inviata anche mediante
telegramma, telex o fac-simile, spediti entro i termini indicati nel comma l o nel comma
2, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con
le medesime modalità, entro le 48 ore successive. L'avviso di ricevimento, non è
comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.
6.4. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il
diritto di recesso in luogo di una specifica comunicazione, è sufficiente la
restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
7 - Condizioni per
l'esercizio del diritto di recesso.
7.1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni,
qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità della merce da
restituire ai sensi del successivo art. 8 è condizione essenziale per l'esercizio del
diritto di recesso. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 6 è comunque sufficiente
che la merce sia restituita in normale stato di conservazione, in quanto sia stata
custodita ed eventualmente adoperata con l'uso della normale diligenza.
7.2. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può
essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.
8 - Effetti dell'esercizio
del diritto di recesso.
8.1. Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale
della comunicazione di cui al precedente art. 6, le parti sono sciolte dalle rispettive
obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve,
nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte
eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
8.2. Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il consumatore è tenuto a restituire
all'operatore commerciale o al soggetto da questi designato, la merce ricevuta entro sette
giorni dalla data del suo ricevimento ovvero entro il maggior termine convenuto dalle
parti. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in
cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere. Le spese di
spedizione sono a carico del consumatore.
8.3. L'operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di
cui all'art. 6 ovvero dal ricevimento della merce restituita, deve rimborsare al
consumatore le somme da questo eventualmente pagate, ivi comprese le somme versate a
titolo di caparra. Dal rimborso sono escluse soltanto le eventuali spese accessorie, così
come individuate ai sensi dell'art. 3, comma 2, a condizione che tale esclusione sia stata
espressamente prevista nella nota d'ordine o nell'informazione di cui all'art. 5, ovvero
nel catalogo o altro documento illustrativo. Le somme si intendono rimborsate nei termini
qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non
posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato. Nell'ipotesi in cui il
pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano
stati ancora presentati all'incasso deve procedersi alla loro restituzione. È nulla
qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle
somme versate, in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
9 - Altre forme speciali di
vendita.
9.1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati
fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo
televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del
contratto stesso, nonché ai contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e
telematici.
9.2. Per i contratti di cui al comma 1, l'informazione sul diritto di cui all'art. 4 deve
essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del
contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello
strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati
sulla base di offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere
fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte.
L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì fornita per iscritto, con le
modalità previste dal comma 3 di tale articolo, non oltre il momento in cui viene
effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione, indicato
nel precedente art. 6, decorre dalla data di ricevimento della merce.
10 - Irrinunciabilità del
diritto di recesso.
10.1. Il diritto di cui all'art. 4 è irrinunciabile.
10.2. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
11 - Sanzioni.
11.1. Fatta salva l'applicazione della legge penale
qualora il fatto costituisca reato, nell'ipotesi in cui l'operatore commerciale non abbia
fornito l'informazione di cui al comma 1 dell'art.5 o abbia fornito una informazione
incompleta o errata o comunque non conforme a quanto prescritto dagli articoli 5 e 9 del
presente decreto, che ostacoli l'esercizio del diritto di recesso, o abbia presentato
all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui
al comma 1 dell'art. 5 o non abbia rimborsato al consumatore le somme da questi
eventualmente pagate o non abbia restituito gli effetti cambiari secondo le modalità
previste dal comma 3 dell'art. 8 del presente decreto, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.
11.2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della
sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
11.3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dell'art. 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di
polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, è presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore
commerciale.
12 - Foro competente.
12.1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione
del presente decreto la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di
residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
13 - Disposizioni
transitorie e finali.
13.1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
13.2. In via transitoria è consentito, per il periodo di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, che i cataloghi o altri documenti illustrativi
della merce o del servizio oggetto del contratto non contengano l'informazione di cui al
comma 1 dell'art. 5, a condizione che tale informazione sia riportata nella nota d'ordine
o in altro documento consegnato al consumatore.
13.3. E altresì consentito che il periodo di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto che la nota d'ordine eventualmente sottoposta al
consumatore per la sottoscrizione ai sensi del comma 2 dell'art. 5 non contenga
l'informazione sul diritto di recesso, purché tale informazione sia comunque fornita al
consumatore per iscritto, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 5, con
documento a parte, che deve essere sottoscritto dal consumatore ed, allegato alla nota
d'ordine medesima. Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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